Il copyright delle immagini su internet
Mentre si discute della riforma europea del copyright, che sarà votata in via definitiva dal parlamento europeo nei prossimi mesi, può essere utile ricordare cosa prevede attualmente in Italia la legge sul diritto d’autore riguardo all’uso delle immagini online.
A tutti noi piace condividere immagini significative sui nostri profili social o usarle per siti e blog, ma è sempre possibile farlo?
Sì, se si è gli autori della foto. Non sempre, se la foto è di qualcun altro.
Quando cerchiamo un’immagine su Google, vediamo subito apparire sotto o accanto alla foto un disclaimer, ovvero una dichiarazione liberatoria da parte del motore di ricerca, che dice: “Le immagini potrebbero essere soggette a copyright”. Cliccando sul link “Scopri di più” Google fornisce un’ampia panoramica sul copyright internazionale e ribadisce di non essere responsabile per l’uso improprio di contenuti protetti da copyright.
Il termine copyright, usato in ambito internazionale, ha origine nei paesi di common law e significa letteralmente diritto di copia, per l’Italia – e per la maggior parte dei paesi europei – si dovrebbe parlare più correttamente di diritto d’autore, che è un diritto composito, comprende cioè una pluralità di diritti.
La legge italiana sul diritto d’autore è del 1941 e, benché rinnovellata per cercare di stare al passo delle innovazioni tecnologiche, porta tutti i segni della sua età.
È stata infatti pensata per un’epoca in cui copiare un’opera dell’ingegno e distribuirla era possibile solo per chi avesse mezzi e denaro per farlo, danneggiando concretamente le aspettative di guadagno dell’autore.
Oggi tutti possono copiare un’opera protetta dal diritto d’autore con estrema facilità e condividerla con i quattro miliardi di utenti di internet con un click.
L’evidente difficoltà di creare delle leggi che stiano al passo con l’evoluzione della tecnologia è nota come digital dilemma.
In Italia, una foto a cui venga riconosciuto carattere creativo è protetta dal diritto d’autore fino a settant’anni dopo la morte del suo autore.
Lo stesso vale per le riproduzioni fotografiche di opere d’arte. Ne consegue che buona parte dell’arte italiana prodotta nel Novecento è ancora di proprietà dell’autore o dei suoi eredi.
Le foto semplici o documentali, che senza elementi di creatività riproducono meccanicamente un oggetto esistente, non sono protette dal diritto d’autore ma da altre norme.
Alla luce del nostro ordinamento nazionale quindi, non è possibile utilizzare un’immagine altrui a meno che non abbiamo ricevuto esplicita autorizzazione dall’autore.
La pubblicazione su internet infatti viola uno dei diritti compresi nel diritto d’autore: ovvero quello di comunicazione al pubblico.
Esistono delle eccezioni?
Sì, la più semplice è quella che riguarda il diritto di satira o parodia.
Sono poi previste eccezioni per il diritto di cronaca o per finalità di critica o didattica.
Questi due casi seguono comunque delle regole.
Per quanto riguarda il diritto di cronaca può essere esercitato solo da organi di stampa o giornalisti professionisti e si limita allo scopo informativo.
Qualche anno fa si è parlato molto di una sentenza americana che ha condannato due grandi agenzie giornalistiche internazionali, Agence France Presse e Getty Images, a risarcire con più di un milione di dollari un fotografo freelance, Daniel Morel, che aveva condiviso su Twitpic (Twitter) alcune sue foto del terremoto ad Haiti che le due agenzie avevano ridistribuito – a pagamento – ad altri organi di informazione senza l’autorizzazione di Morel.
Riguardo al diritto di critica o alla finalità didattica occorre ricordare che devono comunque essere esercitati non a scopo di lucro.
Il caso più famoso di un contenzioso a riguardo (analizzato qui) è avvenuto nel 2007, quando un insegnate di Cesena ha ricevuto dalla Siae una richiesta di pagamento di diritti d’autore per più di 4000 euro per aver pubblicato su un sito didattico da lui gestito delle foto di opere d’arte protette dal diritto d’autore.
In seguito a questo avvenimento si è avuto in Italia il primo dibattito, arrivato fino in parlamento, sulla possibilità di diffondere cultura online senza incorrere nelle sanzioni economiche per violazione della legge sul diritto d’autore.
L’anno successivo è stata quindi autorizzata la pubblicazione su internet, esclusivamente a scopo didattico o scientifico, di immagini protette dal diritto d’autore purché a bassa risoluzione, nell’intento di impedire la diffusione di immagini di qualità che possano essere riutilizzate da altri per fini commerciali.
Vale la pena ricordare che non esistono certezze giuridiche sullo scopo di lucro.
È a scopo di lucro un blog che riceve compensi dalla pubblicità? O una pagina Facebook che faccia riferimenti a prodotti o servizi? Probabilmente sì, ma non esistono risposte preventive.
Ma cosa succede concretamente se utilizziamo una foto altrui e il titolare del diritto d’autore se ne accorge ed è contrario al nostro utilizzo?
Nella maggioranza dei casi riceveremo semplicemente un invito a rimuovere l’immagine.
Nel caso l’autore ritenga che la foto da noi pubblicata gli abbia causato un danno economico, ovvero che il nostro utilizzo della sua foto gli abbia fatto perdere un guadagno, saremo chiamati a risarcirlo della perdita in base a quanto guadagnato in precedenza per utilizzi simili.
Se non sapevamo di chi era la foto che abbiamo usato dovremo essere in grado di dimostrare la nostra buona fede, provando che l’autore ha pubblicato la foto su internet senza nessuna indicazione di paternità.
Ma potrebbe anche darsi che il nostro utilizzo della foto sia contrario ai principi e ai valori dell’autore, che veda quindi la sua opera usata in un modo o in un contesto che a suo parere la danneggia, violando quindi il suo diritto morale.
Il diritto morale dell’autore è, secondo il nostro codice, inalienabile, anche nel caso in cui l’autore ceda i diritti di sfruttamento economico della sua opera.
Ci sono stati di recente due casi di violazione di diritto d’autore che hanno riguardato anche il diritto morale, probabilmente dettati dall’ignoranza della legge o dalla presunzione di non dover rendere conto dell’uso di immagini trovate online.
Entrambi coinvolgono due famosi fotografi italiani che hanno visto utilizzare – senza permesso e senza riconoscimento di paternità – delle loro foto, per di più in contesti molto distanti dalla loro sensibilità personale.
Quello di Tano D’Amico, storico fotografo dei movimenti studenteschi e operai degli anni settanta, che ha denunciato l’uso illecito di una sua foto di lotta per il diritto alla casa da parte di Forza Nuova.
E quello di Massimo Sestini, apprezzato fotoreporter, che ha querelato il vicesindaco leghista di Trieste Paolo Polidori e gli ha chiesto i danni per l’uso non autorizzato e con finalità di propaganda politica di un suo iconico scatto sul tema delle migrazioni, vincitore di un premio World Press Photo nel 2015.
Al di là dell’arroganza di certi comportamenti, rimane una scarsa conoscenza della legge che siamo comunque tenuti a rispettare, anche se ci sembra anacronistica nell’epoca di sharing is caring.
Esistono soluzioni alternative? Ci sono cioè foto reperibili online che possono essere utilizzate liberamente?
Sì, e ne parlo qui.
Marina Cotugno CC BY-NC-SA 3.0 IT
Le fonti principali per la stesura di questo post sono state:
Elvira Berlingieri, Legge 2.0. Il Web tra legislazione e giurisprudenza, Apogeo, 2008
Salvo Dell’Arte, Fotografia e diritto, Utet, 2014